pagine gialle software

pagine gialle software
software per estrapolare dati dalle pagine gialle

Wednesday, February 21, 2007

Venditori notizie Irap

Venditori
Il punto della situazione su questa controversa imposta (aggiornamento all'aprile 2005)
Si sta sempre di più concretizzando quanto da tempo andiamo sostenendo e cioè che l'IRAP non deve essere pagata dall'agente, soprattutto se privo di un autonoma struttura organizzativa.I ns. consulenti fiscali e legali hanno recentissimamente ottenuto il riconoscimento dell'esenzione al contributo per un collega che svolgeva la propria attività ausiliaria al commercio in assenza di elementi organizzativi e cioè con il lavoro esclusivamente proprio e con il semplice utilizzo dell'autovettura.I giudici della Commissione Tributaria Regionale di Torino hanno ribadito che l'agente così strutturato, esplicando la sua attività senza alcun un elemento organizzativo capace di realizzare un valore aggiunto, non può essere assoggettato a tale imposta.In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 21203/04, che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta precedentemente versata, per il professionista che opera in assenza di un proprio studio e con limitati beni strumentali avvalendosi di collaboratori in maniera non stabile, escludendo sulla base delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di merito l'esistenza dell'elemento organizzativo, presupposto questo indispensabile per l'assoggettamento al tributo.L'ultima e più importante partita sull'Irap si gioca tuttavia davanti alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà ad inizio del prossimo anno pronunciarsi sulla compatibilità della stessa con la normativa comunitaria (in particolare con la VI direttiva sull’IVA sotto vari profili fra i quali quello della piena e libera circolazione di beni e servizi). Riportiamo, di seguito, il testo del recente comunicato della Federagenti, sull'argomento.COMUNICATO FEDERAGENTI 1/05 DEL 18.3.05La Federagenti segue con attenzione i recenti sviluppi in tema di Irap, è questo quanto ha dichiarato il Presidente della Federagenti, Antonio Caporale, in un comunicato seguito alle ultime dichiarazioni del premier ed agli sviluppi del procedimento in corso presso la Corte di Giustizia Europea circa l’illegittimità del tributo.Come è noto legge finanziaria 2005 aveva ampliato fino a 8.000 euro la deduzione Irap (no tax area Irap) per le imprese e i professionisti con imponibile fino a 180.760 euro. Ora nelle recenti dichiarazioni rilasciate dal premier, forse indotte anche dalle preoccupanti notizie che giungono da Bruxelles dove l’Avvocatura dell’Unione Europea si è espressa per l’illegittimità del tributo, si ricorda che l'obiettivo finale resta sempre lo stesso: la progressiva eliminazione dell'Irap.“Sulla questione - ha continuato Caporale - la posizione del Sindacato è sempre stata chiara: prescindendo dagli aspetti sollevati dinanzi alla Corte di Giustizia, e quindi indipendentemente da una presunta incompatibilità tra Iva ed Irap che comunque andrà valutata con attenzione, è certo che l’Imposta sulle attività produttive andava applicata con maggiore oculatezza escludendo sin dal principio dal novero dei soggetti passivi quei contribuenti che comunque erano privi dei requisiti per esservi assoggettati. Fra questi oltre ad un gran numero di liberi professionisti, c’era la quasi totalità degli agenti di commercio, che penalizzati da un inquadramento teorico fra i produttori di redditi d’impresa, nella realtà dei fatti operano privi di qualsiasi struttura organizzata di tipo imprenditoriale”.In attesa comunque dei futuri sviluppi, il Presidente della Federagenti, Antonio Caporale ribadisce che “la soluzione più semplice ed equilibrata, al momento, consiste nel seguire la linea già tracciata dalla finanziaria 2005 e cioè un’elevazione progressiva della franchigia fissa, valida per tutte le imprese, in vista di una graduale abolizione dell'Irap.La Federagenti ritiene pertanto maturi i tempi e richiede a tutte le altre associazioni della categoria comprendente circa 400.000 agenti, rappresentanti ed intermediari del commercio, di istituire al più presto una commissione unitaria con lo scopo di arrivare alla firma di un documento comune da presentare al Governo contenente una proposta organica di revisione del tributo.”Infine il Sindacato ha espresso comunque la sua preoccupazione per le dichiarazioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea Jacobs, che nel concludere la sua requisitoria all’udienza sull’Irap tenutasi a Bruxelles ha precisato che nell’eventualità di una sentenza che “cancellerà” l’Irap, non vi saranno effetti retroattivi per i contribuenti italiani con l’impossibilità quindi di procedere al rimborso automatico delle somme pagate negli ultimi 4 anni.

L'evoluzione della problematica IRAP negli anniCon sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale sull’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive istituita con d.l.gs. 15 dicembre 1997, n.446) ha preso il via un ampio dibattito di natura strettamente tecnica, sugli sviluppi ed opportunità che si offrivano ai contribuenti e, quindi, agli agenti di commercio, sulla base delle considerazioni formulate in punto di fatto e di diritto dai giudici costituzionali.I consigli e l'interpretazione forniti dagli Ordini professionali (per es. quelli dei dottori e dei ragionieri commercialisti) sono stati, sin dall'inizio, sostanzialmente in linea con l’interpretazione della sentenza fornita dalla FederagentiTutti sono stati concordi nel sottolineare che le migliori possibilità si preannunciavano per quei professionisti che svolgevano la loro attività in assenza di stabile organizzazione i quali in base alle considerazioni della Consulta dovevano essere esclusi dal novero dei soggetti passivi l’imposta.A questo punto è opportuno chiarire il concetto di “professionista privo di organizzazione” dal momento che il legislatore non ci fornisce una definizione normativa di tale figura e dunque si possono avanzare solo delle ipotesi.Secondo noi "privo di organizzazione" può considerarsi un professionista che:
Non ha dipendenti o collaboratori continuativi;
Ha una dotazione contenuta di beni strumentali (es. un autoveicolo destinato anche esclusivamente all’attività professionale, uno o due computer, arredi per ufficio, software specifici etc.);
Svolge la sua attività presso la propria abitazione o direttamente presso il cliente;
Sempre privo di organizzazione - secondo noi- si deve considerare il professionista che si avvalga, in determinati periodi dell’anno; dell’ausilio saltuario di uno o più collaboratori occasionali.In realtà secondo alcuni sarebbe compatibile con la mancanza di organizzazione, la disponibilità, a qualsiasi titolo, di immobili destinati unicamente allo svolgimento della professione (es. uffici di rappresentanza, showroom etc.).Se l’ipotesi può essere forse sostenuta nel caso di attività svolta in locali condotti in locazione, pare francamente difficile ammetterla nel caso in cui l’immobile, esclusivamente dedicato all’attività lavorativa, sia di proprietà del professionista. Sembra, infatti, francamente improponibile affermare che un lavoratore autonomo, benché privo di dipendenti, possa dirsi non organizzato quando investe nell’attività un rilevante capitale.
Gli Agenti di commercio sono "professionisti"?Questo è stato senz'altro sin dall'inizio il punto più delicato dell'intera questione.gli agenti di commercio infatti, come ben sappiamo, ai sensi dell’art. 51 TUIR sono percettori di redditi d’impresa.Sul punto la Consulta aveva precisato “che… l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa…”.Questa affermazione se non adeguatamente analizzata avrebbe potuto portare i giudici di merito a respingere le richieste di rimborso avanzate dagli agenti di commercio sulla scorta della semplice considerazione che gli stessi, essendo percettori di redditi d’impresa, non potevano essere, per natura, privi dell’elemento organizzativo.Eppure è noto e pacifico che il legislatore tributario nel definire le attività che ex art. 51 TUIR dovevano essere considerate produttive di redditi d’impresa, ha espressamente ammesso il carattere d’impresa commerciale anche per attività poste in essere da soggetti che, civilisticamente, ai sensi dell’art. 2195 c.c., non potrebbero essere considerati imprenditori commerciali per mancanza del requisito dell’organizzazione.La stessa Amministrazione finanziaria - in circostanze diverse - ha negato ad agenti che svolgono l’attività sotto forma societaria le agevolazioni fiscali spettanti alle società che pongono in essere “nuove iniziative produttive nel meridione” perché non in possesso dei requisiti imprenditoriali richiesti.E questo è veramente strano: dunque per l'Amministrazione l'agente non è imprenditore se vuole usufruire dei benefici riservati a tale categoria, mentre lo è senz'altro se deve pagare l'IRAP!!!La realtà è che l’agente produce reddito d’impresa solo perché così ha voluto classificarlo il legislatore, mentre, in fatto ed in diritto, egli non ha requisiti e caratteristiche per essere considerato imprenditore commerciale; conseguentemente l’equazione: reddito d’impresa = presenza dell’elemento organizzativo, sottintesa dalla Consulta è fuorviante ed erronea.Correttamente, però, i giudici costituzionali hanno ricordato che l’accertamento della presenza dell’elemento organizzativo, che rappresenta il presupposto fondamentale per l’assoggettabilità del reddito all’Irap, è comunque “una questione di mero fatto” che come tale deve essere accertata di volta in volta dal giudice di merito.Pertanto dovrebbe spettare al giudice tributario (e prima ancora all'Amministrazione, se richiesto dal contribuente) indipendentemente dalla natura dei redditi prodotti, verificare in ogni singolo caso proposto alla sua attenzione l’esistenza o meno di quei requisiti da cui dipende l’applicazione stessa del tributoIn conclusione, quindi, devono intendersi "professionisti" - a nostro avviso, non solo quei soggetti percettori di redditi da lavoro autonomo, ma anche alcuni soggetti percettori di redditi d’impresa, che non sono imprenditori commerciali per la mancanza dell’elemento organizzativo.
c) le sentenze della Magistratura Tributaria che riconoscono il diritto al rimborso ad agenti e procacciatori d'affari :.:: Commissioni Tributarie di II° grado ::.• sentenza n. 11/4/04 della Commissione Tributaria Regionale di Torino• sentenza n. 36/35/03 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna(sez. distaccata di Parma);• sentenza n. 34/35/03 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna(sez. distaccata di Parma);.:: Commissioni Tributarie di I° grado ::.• sentenza n. 02/05/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 37/06/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 27/03/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 15/06/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ;• sentenza n. 177/05/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ;• sentenza n. 56/03/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 145/02/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria ;• sentenza n. 93/03/01 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;• sentenza n. 88/05/01 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma ;Più specificamente, nel caso degli agenti:
Sentenza 93/03/01: nel caso in esame, l’agente ha dichiarato di operare senza dipendenti, né collaboratori ed avendo a disposizione beni strumentali il cui valore totale non supera i tre milioni di lire. Tale situazione, opportunamente dimostrata ed accertata nel corso del giudizio ha portato i giudici a riconoscere ed affermare che “in assenza di una apprezzabile struttura organizzativa manca il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive in quanto il reddito del rappresentante di commercio … deve essere qualificato come reddito da lavoro professionale e non come reddito d’impresa”.
Sentenza 44/02/02: l’agente ha dichiarato di operare senza dipendenti, né collaboratori ed avendo a disposizione beni strumentali di valore molto modesto: circa € 200 nel 1998 (anno in cui il tributo è stato pagato per la prima volta) e circa € 7.700 nel il 1999 oltre ovviamente all’autovettura. Anche in questo caso, la difesa del contribuente in punto di fatto ha dimostrato fatti l’assenza ed in punto di diritto ha argomentato le proprie tesi operando un richiamo alla previgente normativa Ilor sui redditi d’impresa. Come ricorderete l’Amministrazione finanziaria, inizialmente, considerò l’Ilor dovuta dagli agenti, ma tale posizione fu ritenuta illegittima dai giudici di merito e di legittimità.
Con queste sentenze, lo ribadiamo, la giurisprudenza tributaria ha, compiuto e confermato una svolta fondamentale, che apre la strada agli agenti di commercio che si trovano nelle condizioni sopra descritte.Come sottolineiamo con forza e da tempo, l’indagine per accertare il confine tra esercizio dell’attività professionale in forma prevalentemente personale ed esercizio dell’attività attraverso una stabile ed autonoma organizzazione (elemento tipico dell’ambito imprenditoriale) deve essere compiuta sugli elementi fattuali, deve, cioè, essere basato sulla realtà lavorativa portata all’esame dei giudici e non deve essere il risultato precostituito dell’applicazione di diverse (e non armonizzate tra loro) disposizioni normative.Le Commissioni Tributarie dell'Emilia Romagna e del Piemonte stanno operando proprio nel modo da noi indicato e le sentenze favorevoli non sono destinate a rimanere casi isolati, come dimostrano le recentissime vittorie in II° grado.
la posizione del Sindacato e la necessità di un segnale forte alle Istituzioni da parte dell'intera categoriaDa quanto sopra esposto emerge con chiarezza l’assurdità dell’attuale situazione. Occorre pertanto chiaramente denunciare la discrasia tra concetto civilistico d’impresa e nozione tributaria di reddito d’impresa che rischia di penalizzare un’intera categoria.L’art. 51 del TUIR ampliando immotivatamente i limiti dell’art. 2195 cod. civ., sconvolge, nei fatti, la natura giuridica ed economica dell’attività posta in essere dagli agenti e dai rappresentanti, attribuendogli caratteri e requisiti spesso inesistenti.La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/01 pur dichiarando l’Irap costituzionalmente legittima, ha chiaramente affermato che sono esclusi dall’applicazione del tributo tutti coloro che svolgono un’attività professionale in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.Quindi al di là di sterili ed irreali classificazioni, l’Irap non è dovuta dagli agenti di commercio che svolgono la propria attività in forma assolutamente personale !A questo punto due strade sono percorribili:
la prima e più auspicabile richiede un intervento del legislatore per modificare l’art. 51, correggendo la natura reddituale dei compensi percepiti dagli agenti o più semplicemente eliminando mediante un esplicito richiamo normativo l’automatico abbinamento tra reddito d’impresa ed esistenza dell’elemento organizzativo;
la seconda presuppone un diverso atteggiamento dei giudici nell’affrontare la problematica in questione: si richiede cioè ai giudici di procedere comunque all’esame del merito della controversia senza che la presenza, in alcuni ipotesi, di redditi definiti d’impresa porti a ritenere automaticamente esistente il presupposto dell’attività autonomamente organizzata, rigettando così senza una reale valutazione del caso concreto, il ricorso proposto alla loro attenzione;
Comunque solo un intervento correttivo del legislatore (e non certo la sentenza della Consulta) potrà avere influenza diretta sugli Uffici finanziari che, pertanto al momento continueranno, a considerare soggetti passivi dell’imposta tutti gli agenti di commercio indipendentemente dalla esistenza o meno di una organizzazione di capitali o lavoro altrui. L’intervento chiarificatore del legislatore è stato auspicato dagli stessi giudici costituzionali, da tutti gli studiosi del settore e dai vari ordini professionali.
Guida Pratica ed Istruzioni per la presentazione dell’istanza di rimborso
a) Come, quando e a chi presentare l’istanza di rimborsoL’art. 25 D.lgs istitutivo dell’IRAP (richiamando l’art. 38 Dpr 602/93) prevede per il contribuente che ritiene di aver pagato illegittimamente (o in maniera superiore al dovuto) tale imposta presenti un’istanza di rimborso all’Ufficio competente.L’Ufficio a cui indirizzare l’istanza di rimborsoInizialmente vi erano state alcune difficoltà circa l’individuazione dell’Ufficio/Ente a cui indirizzare l’istanza. Ecco le ultime indicazioni fornite dagli esperti anche alla luce della recente circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiore sicurezza, ed in previsione dei futuri sviluppi giudiziari, si consiglia di inviare l’istanza contemporaneamente a:• Agenzia delle Entrate che gestisce il tributo;• Regione - Ufficio Tributi.I termini di presentazione dell’istanza di rimborsoL’istanza deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del pagamento del saldo dell’imposta.L’eventuale istanza tardiva sarebbe respinta dall’Ufficio e dichiarata successivamente inammissibile in caso di ricorso all’autorità giudiziaria);Il contenuto dell’istanza di rimborsoL’istanza deve contenere l’esposizione degli elementi, soprattutto fattuali (dal momento che non esistono - come detto - presupposti giuridicamente predeterminati) da cui si possa evincere in maniera il più possibile chiara e lineare la mancanza di un’autonoma organizzazione.L’istanza può avere un duplice scopo: • far presente all’Amministrazione finanziaria che il soggetto richiedente non ha le caratteristiche per essere ritenuto soggetto passivo del tributo, e che non avendole mai avute ritiene suo diritto ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato negli anni; • richiedere l’esenzione per il futuro dall’imposta.E’ importante che l’istanza sia redatta con attenzione in quanto le circostanze in essa esposte saranno le stesse che dovranno essere dedotte davanti all’autorità giudiziaria qualora (come è probabile) l’Ufficio respinga esplicitamente o implicitamente (silenzio - rifiuto) la richiesta del contribuente.
b) cosa avviene dopo la presentazione dell’istanza ?Dopo la presentazione dell’istanza l’Amministrazione Finanziaria può fare 3 cose: 1- non risponde nei 90 gg. successivi alla sua ricezione. In questo caso si forma quello che la legge chiama silenzio-rifiuto. Questo vuol dire che l’Amministrazione respinge la richiesta. 2-risponde nel termine sopra citato rigettando la richiesta di rimborso rifiuto espresso); 3-accoglie l’istanza e dichiara di voler procedere al rimborso.Nei casi a) e b) contro la decisione dell’amministrazione finanziaria sarà possibile proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nel cui territorio si trova la Direzione Regionale (o l’Agenzia) delle Entrate presso cui è stata inoltrata l’istanza. Ma anche in questi casi i tempi per l’eventuale proposizione del ricorso sono differenti. Infatti il ricorso contro il rifiuto espresso di rimborso formulato dall’Amministrazione e comunicato al contribuente deve da questi essere presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.Invece, in caso di silenzio rifiuto, il ricorso può essere presentato, a partire dal 90° giorno dalla data di ricezione dell’istanza fino allo scadere del decimo anno successivo (termine questo in cui si prescriverà il diritto al rimborso).Quello che noi consigliamo, in linea con quanto dichiarato anche dagli esperti e dagli addetti ai lavori è di procedere comunque con l'istanza di rimborso, al fine di evitare la prescrizione del diritto e poi di attendere l'evoluzione della vicenda (infatti, come già ricordato, una volta presentata l’istanza ci sono ben 10 anni di tempo per fare ricorso).
RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIAQualora, in caso di rifiuto dell'Amministrazione il contribuente intenda rivolgersi al Giudice Tributario il ricorso potrà essere presentato dagli interessati e discusso personalmente per importi inferiori ad Euro 2582,28.

Tuesday, February 20, 2007

Venditori ConfCommercio Inflazione a gennaio: 1,7%

Venditori ConfCommercio Inflazione a gennaio: 1,7%
Brindisi, 12 febbraio 2007. I dati preliminari dell’Istat indicano che l’indice dei prezzi al consumo è scesa all’1,7% dall’1,9% di dicembre. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,1%. Si tratta del livello più basso dall'agosto del ‘99, quando la crescita annua fu pari all’1,7%. La stima definitiva verrà diffusa il 21 febbraio. Questa è la prima rilevazione effettuata con il nuovo paniere e la nuova ponderazione 2007. Per quel che riguarda l'indice armonizzato (quello utilizzato in sede Ue) si scende al +2% annuo dal +2,1% di dicembre, mentre su base mensile c'è stato una brusca diminuzione dell'1%. L’indice “europeo” viene calcolato considerando anche i prezzi con riduzioni temporanee (sconti, saldi e vendite promozionali), il che spiega le differenze con l'indice italiano, in particolare nei mesi in cui si concentrano le vendite promozionali e i saldi di fine stagione e in quelli immediatamente successivi.
Su base congiunturale (mensile) i capitoli di spesa con prezzi in aumento sono stati: alimentari e bevande analcoliche con +0,2%, abitazione, acqua ed elettricità con +0,1%, comunicazioni con +0,4% (a causa dei rincari di apparecchi e materiale telefonico), servizi ricettivi e ristorazione (nell'ambito dei quali il canone tv e' salito del 4,4%); in calo i prezzi dei trasporti con -0,1%; gli altri capitoli sono rimasti fermi. Su base tendenziale, resta negativa la variazione dell'inflazione relativa alle comunicazioni con -4,4%, dei servizi sanitari e spese per la salute con -1,6%; i maggiori rialzi per bevande alcoliche e tabacchi con +4,6%, abitazione, elettricità e acqua con +3,9%, istruzione con +2,2% e servizi ricettivi con +2,3%.
Questo il commento di Confcommercio sul rientro dell’inflazione in base alle stime sull’andamento nel mese di gennaio 2007: si conferma il comportamento virtuoso del sistema della distribuzione e dei servizi che, in assenza di pressioni esogene, ha reso ormai strutturali le basse dinamiche inflazionistiche.
Il dato - prosegue la nota - continua ad evidenziare un quadro di sostanziale stabilità dei prezzi al consumo con una variazione dello 0,1% rispetto a dicembre e dell’1,7% su base annua. A conferma di ciò va anche considerato che la rilevazione dell’ultimo mese include un periodo notoriamente caldo per i prezzi come le festività di fine anno e risente degli effetti di quegli aumenti che vengono normalmente effettuati a gennaio (ferrovie, autostrade, canone Rai, ecc).
Per gli andamenti futuri dell’inflazione – conclude il Centro Studi Confcommercio – restano le preoccupazioni legate, come di consueto, alle dinamiche di prezzo di alcuni servizi di pubblica utilità, soprattutto locali e al permanere delle quotazioni petrolifere sui mercati internazionali ai livelli attuali.
Va registrata, intanto, la presa di posizione della Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio, associata a Confcommercio, sul pacchetto liberalizzazioni. Siamo pronti ad un duro confronto politico e non escludo il ricorso anche a clamorose forme di protesta. Lo ha affermato Adalberto Corsi, Presidente nazionale della Fnaarc, in occasione di una manifestazione degli agenti e dei rappresentanti di commercio a Torino. Il Presidente Corsi ha espresso la vibrata protesta nei confronti dell’articolo 3 del Disegno di Legge sulle nominate liberalizzazioni che prevede l’abolizione del Ruolo Agenti di commercio presso le Camere di Commercio e, quindi, l’iscrizione diretta dei neo agenti.
Sia chiaro che stiamo parlando di un Disegno di Legge e non di un Decreto Legge - ha precisato - quindi di una proposta del Governo che dovrà esser discussa, eventualmente modificata ed approvata dal Parlamento. Ma se le nostre ragioni non venissero ascoltate, siamo pronti ad un duro confronto.
La nostra, ha aggiunto, non è una difesa corporativa perché il Ruolo non rappresenta affatto una barriera d'ingresso ai nuovi operatori, bensì una garanzia, prima di tutto per i consumatori e poi per gli operatori della filiera; gli agenti di commercio debbano continuare ad essere professionalmente qualificati per svolgere questo lavoro e, quindi, persone oneste, senza problemi con la giustizia, senza aver emesso assegni a vuoto, cambiali in protesto e via dicendo.
Immaginate un esercito di oltre 200mila agenti di commercio - ha sottolineato Corsi - che entra in attività senza alcun controllo, praticamente compilando una autocertificazione la cui veridicità non sarà mai riscontrata. Chiunque potrà bussare alle porte di industrie e negozi proponendosi come venditore. Questa, dunque, non è una liberalizzazione, è il caos e l’anarchia. I primi a rimetterci saranno i cittadini ed il sistema economico nazionale, in cui la funzione delicata e importante di raccordo tra mondo produttivo e mondo distributivo à affidata agli agenti e ai rappresentanti di commercio.

NORMATIVA. AGENTI DI COMMERCIO INCLUSI TRA I CO.CO.CO.: L’UGIFAI (ADERENTE UNIMPRESA) SCRIVE AL MINISTERO Venditori

Venditori AGO PRESS) L’Ugifai - Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari, associazione aderente a Unimpresa, ha inviato una lettera al ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per denunciare l’inclusione di agenti e rappresentanti di commercio fra le figure soggette a forma di collaborazione coordinata e continuativa.Un riferimento “incomprensibile e paradossale”, una “svista” contenuta in una nota a firma della Direzione Generale per il Mercato del Lavoro diffusa il 4 gennaio scorso. “E’ appena il caso di ricordare – spiegano i vertici dell’Ugifai – che la figura del’agente e del rappresentante di commercio è fattispecie di natura professionale prevista dal codice civile”.In allegato, la lettera dell’Ugifai.

Ascom: parte il corso per agenti di commercio Venditori


Venditori L’Ascom-Cidec ha organizzato il corso agenti-rappresentanti di commercio della durata di 80 ore abilitante alla professione e con esame interno. Il corso, al costo di € 400,00 tutto compreso, è propedeutico all’iscrizione presso l’Albo Agenti tenuto dalla Camera di commercio e dà la possibilità a quanti lo frequenteranno di ottenere una preparazione anche in settori di vitale importanza per un agente di commercio.
Tra le materie insegnate ci sono: Tecniche di vendita, tenute da un vero esperto, il Dott. Alberto Scarabelli, per apprendere le nozioni basilari di comunicazione. Disciplina legislativa contrattuale tenuta da un legale esperto del settore. Il corso è a numero chiuso, L’Ascomfermo invita quanti sono interessati a confermare la propria partecipazione rivolgendosi agli uffici con sede a Fermo in Via Cardarelli n.34 (Rotonda Tirassegno) tel 0734/623202 fax 0734/623202 mail info.ascom@virgilio.it (cell. 328/5784298)

Venditori Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio

Venditori Appuntamento lo scorso venerdì per i rappresentanti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Agenti e Rappresentanti dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio.
Numerosi gli argomenti all'ordine del giorno: dalle novità introdotte da recenti disposizioni normative alla Fondazione Enasarco.
Particolare attenzione si è prestata all'ipotesi di cancellazione dall'Albo delle Camere di Commercio del Ruolo di Agente e Rappresentante, "un'ipotesi che - ha sottolineato il presidente Antonio Venosta - può portare gravi conseguenze sia per i consumatori finali, sia per l'intera filiera distributiva".
"L'iscrizione all'Albo - ha continuato Venosta - è sinonimo di serietà e professionalità; infatti Agente si diventa solamente dopo avere superato un apposito corso professionale o con titoli di studio o esperienza professionale tali da abilitare alla vendita. Abolendo il Ruolo si genererebbe una situazione di assoluta incertezza, che non potrà essere certamente sanata - come prospetta il Decreto - da una semplice autocertificazione ".
Preoccupazione tra gli agenti anche per i provvedimenti contenuti in Finanziaria che prevedono l'innalzamento dei contributi INPS per il lavoratori autonomi fino al 2%; una disposizione che ha destato parecchie critiche tra tutte le categorie coinvolte, agenti di commercio compresi.
L'incontro di venerdì è stata anche l'occasione per aggiornarsi sulle evoluzioni del settore a livello nazionale, ed in particolare per parlare di Fondazione Enasarco, la fondazione di assistenza e previdenza della categoria degli agenti di commercio..
In particolare si è discusso della situazione in cui si trova attualmente la Fondazione e delle iniziative intraprese a livello nazionale.
La fondazione al momento è commissariata e, proprio per questo, la FNAARC aveva già da tempo richiesta al TAR del Lazio di pronunciarsi circa una possibile sospensione di questa situazione.
Poiché il TAR ha stabilito che non esistono i presupposti per ottenere la sospensione d'urgenza del commissariamento, la FNAARC ha stabilito di proporre ricorso al Consiglio di Stato, al fine di ottenere una risposta più rapida, senza dovere attendere la fine naturale del commissariamento.
Sempre con riferimento alla Fondazione Enasarco sono state presentate le prestazioni integrative previste per i Soci per l'anno 2007.

Tuesday, December 12, 2006

Mediatori immobiliari: in 250 per capire come limitare i danni della finanziaria Venditori

Venditori A Roma trattano con il sottosegretario allo sviluppo economico, a Varese si fermano per un pomeriggio per analizzare gli effetti della finanziaria sul loro ruolo professionale: i mediatori e gli agenti immobiliari della Fimaa - Confcommercio reagiscono così alla manovra del governo Prodi. All'incontro varesino - presieduto da Alberto Pizzirani, presidente nazionale Fimaa, Sergio Bellani, segretario generale Uniascom e Santino Taverna, presidente provinciale Fimaa - hanno partecipato tra gli altri Marcello Ravaioli comandante della guardia di finanza di Varese, insieme a Mauro Temperelli, segretario generale della camera di commercio di Varese, al sindaco di Varese Attilio Fontana, al presidente di Uniascom Carlo Bottinelli e a Rosario Pasquariello vice prefetto di Varese. Oltre a una interessata rappresentativa di mediatori e agenti immobiliari: hanno infatti riempito la sala andrea delle ville ponti in ben 250. A spingerli lì, una situazione che diventa sempre più tesa nella categoria.

“Negli ultimi anni la categoria è stata colpita da una serie di gravami, dalle norme sull'antiriciclaggio al decreto Bersani. Siamo per l trasparenza, ma non siamo disponibili ad essere utilizzati come capro espiatorio – ha spiegato Alberto Pizzirani, presidente nazionale di Fimaa Confcommercio – siamo consapevoli della necessità di europeizzare la categoria e quindi di rivedere il quadro normativo, ma diciamo no ad interventi parziali e punitivi e si ad un tavolo di lavoro comune”


A Roma, i rappresentanti della Fimaa hanno consegnato al sottosegretario allo sviluppo economico Filippo Bubbico un documento con la richiesta di abrogazione o modifica dell'articolo 32 della finanziaria relativo alla registrazione delle scritture private, cioè compromessi e contratti d'affitto, e l'obbligo per l'agente immobiliare di rispondere in solido delle relative imposte.
Hanno poi posto al sottosegretario l'accento sulla necessità di combattere l'abusivismo, con un coinvolgimento ulteriore delle camere di commercio.

Thursday, November 30, 2006

Venditori agenti ADEMPIMENTI RITENUTE DI ACCONTO

Venditori QUADRO NORMATIVO: L’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 ha introdotto, con effetto dal 1’ gennaio 1983, l’art. 25bis del D.P.R. 600/1973, concernente ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Dal 1’ Gennaio 2003, la ritenuta sulle provvigioni è passata al 23%. Ciò in quanto trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2003, in base al quale la misura della ritenuta d’acconto corrisponde all’aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R. che prevede al 1’ scaglione l’aliquota del 23%, la quale, pertanto diviene anche misura della ritenuta sulle provvigioni.

SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LE RITENUTE: Sono obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG sulle provvigioni derivanti da attività di intermediazione commerciale tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, e precisamente:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.

Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, per espressa previsione normativa, le imprese agricole che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c.. L’esclusione dall’obbligo di effettuazione della ritenuta riguarda solo le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, in quanto per le imprese agricole organizzate in forma societaria l’obbligo di operare la ritenuta in esame non viene meno. Va, tuttavia, rilevato che in base al disposto del quinto comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 sono escluse dalla ritenuta le provvigioni percepite da mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, da commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, e da consorzi e cooperative tra imprese agricole non aventi finalità di lucro. Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, va precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta.

BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA: La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. La provvigione da assoggettare a ritenuta è pertanto costituita:
- dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di affari per l’attività da essi prestata;
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti ai suindicati soggetti e derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (quali, ad esempio, quelle conseguenti allo star del credere);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è costituita dalla sommatoria delle suindicate voci (al lordo della trattenuta ENASARCO ed al netto dell’IVA).

MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO: Dal 01.01.2003 è dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ai fini della riduzione di cui sopra vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro. Si considerano terzi oltre ai collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i mediatori o procacciatori d’affari, i produttori e le figure similari, anche i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale dell’impresa medesima, nonché gli associati delle associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (D.M. 16 aprile 1983).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione: La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (da redigere in carta semplice) deve contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del dichiarante;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvale, per la prevalente parte, dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al 30% dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);
- la data;
- la sottoscrizione del dichiarante.

Il facsimile da inviare alla casa mandante può essere prelevato alla pagina: prospetto ritenuta agevolata

La dichiarazione in questione deve essere spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed ha valore per l’anno seguente. Nel caso in cui durante l’anno successivo vi siano variazioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno l’applicazione medesima, le variazioni stesse vanno comunicate al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle predette variazioni. Lo stesso termine di 15 giorni per la presentazione della dichiarazione che consente l’applicazione della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è previsto, inoltre, nell’ipotesi di inizio attività e tale termine decorre dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o dalla eseguita mediazione. Nell’ipotesi di prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenutasi considerano concluse. La minore ritenuta potrà essere applicata, in considerazione dell’occasionalità delle prestazioni, anche se la dichiarazione, presentata successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.

RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA: La ritenuta a titolo d’imposta è operata nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio (c.d. venditori porta a porta). In questo caso, la ritenuta è applicata nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni. (Applicabile la riduzione del 22% della base imponibile)

PROVVIGIONI ESCLUSE DA RITENUTA: La ritenuta non si applica alle provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone;
- distributori di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni (l’esenzione non è operante nei casi in cui l’agente renda la propria prestazione ad altro agente);
- mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le imprese di assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate quando rendano le prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non aventi finalità di lucro.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA: La ritenuta sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta va operata all’atto del pagamento della provvigione dei venditori. Sono assoggettati alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se gli stessi, in base al principio della competenza, non sono da ricomprendere tra i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti.

VERSAMENTO DELLA RITENUTA: Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta stessa, presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Il codice tributo da indicare è il 1038. Il periodo da indicare è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA.

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE: I sostituti d’imposta che hanno operato le ritenute di cui all’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 devono, entro il 15 Marzo dell’anno successivo, rilasciare al certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno precedente.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE: Il terzo comma dell’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che le ritenute sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza poiché già operate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora siano state operate successivamente, sono scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate.
Per i soggetti IRPEG il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri, tenuto conto dei diversi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che svolgono attività occasionale, per i quali il presupposto d’imposta si verifica con la percezione, lo scomputo avviene esclusivamente per cassa.

Wednesday, November 29, 2006

Le professioni più richieste

Lavoro Il candidato ideale è dottore in Economia e conosce inglese e pc

Le imprese hanno le idee chiare su chi cercano. Il candidato ideale parla inglese, usa il pc con dimestichezza e ha una formazione economico-commerciale venditore

Nel compiere le proprie scelte, rispetto al percorso di studi o alla professione, è essenziale considerare la situazione del mercato. Commercio, turismo e servizi alle persone sono i settori a maggiore crescita occupazionale. Mentre, la domanda di personale più alta riguarda segretarie, muratori, commercianti e camerieri. Ci sono, poi, figure professionali emergenti e altre divenute introvabili. Il macchinista ferroviario, per esempio, è irreperibile e ha, pertanto, zero possibilità di sostituzione. Quanto alle preferenze espresse dalle imprese, la formazione base per entrare in azienda deve rispondere a tre requisiti indispensabili: esperienza, che può essere costituita da stages, conoscenza dell' inglese e uso del pc. Infine, i candidati più ambiti sono diplomati e laureati in scienze economiche, commerciali o amministrative. Seguono le lauree a indirizzo paramedico (assistenti sanitari, fisioterapisti, odontotecnici, logopedisti), e quelle a indirizzo informatico (webmaster, grafici web, Internet marketing manager, information broker)."

Saturday, November 25, 2006

Venditori Gli omaggi fiscalità

Venditori Gli omaggi
Gli omaggi sono costituiti dalle vere e proprie regalie e cioè, da cessioni gratuite di beni effettuate, generalmente in occasione di festività e di ricorrenze, e in ogni caso al fine di migliorare l’immagine della tua agenzia nei confronti di clienti, fornitori, e terzi in genere. Quando si tratta di omaggi di modico valore, cadauno, (fino a € 25,82 pari a £. 50.000), l’IVA è detraibile al 100%, e ai fini delle imposte dirette, sono totalmente deducibili. Consideriamo omaggi cessioni gratuite di beni, effettuate generalmente in occasioni particolari, (ricorrenze, festività ecc.) nei confronti di clienti, fornitori, personale dipendente. Gli omaggi sono inseriti come “spese di rappresentanza”, e di conseguenza, per quelli di valore unitario, superiore e € 26,00, necessita la registrazione delle cessioni in apposito “registro degli omaggi” tenuto ai sensi dell’art. 39 del Dpr 633/72. L’acquisto ai fini IVA è totalmente indetraibile mentre ai fini delle imposte dirette è deducibile per un terzo.

TRATTAMENTO FISCALE PROVVIGIONI Venditori

Venditori TRATTAMENTO FISCALE PROVVIGIONI
Le imprese che si avvalgono delle prestazioni e dell’opera di agenti e rappresentanti di commercio devono evidentemente rispettare tutta una serie di norme e di disposizioni di carattere generale, previste dal Codice Civile, che regolano i rapporti e i contratti di agenzia, nonché quelle stabilite nei contratti ed accordi collettivi. In questo articolo ci occuperemo peraltro esclusivamente del trattamento fiscale (IVA, ritenuta d’acconto ed ENASARCO) delle provvigioni corrisposte agli agenti e della contabilizzazione delle provvigioni stesse.

PROVVIGIONI ED IVA

Si deve premettere che, in relazione alle provvigioni corrisposte, si applicano, senza deroghe o esclusioni, le norme IVA previste per le prestazioni di servizi, e soprattutto quelle contenute nell’art. 6, co. 3, D.P.R. 633/1972 secondo le quali le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Questa precisazione è importante in quanto l’assoggettabilità all’IVA delle provvigioni da parte dell’agente (e cioè il momento in cui l’agente deve emettere la sua fattura) non deriva dalla maturazione della provvigione, ma dalla corresponsione di una data somma (relativa a provvigioni maturate o meno) da parte della Casa mandante. La prassi consolidata prevede d’altronde che l’agente emetta la sua fattura contestualmente (o in momento immediatamente precedente) all’incasso delle provvigioni maturate, o quando richiede un anticipo sulle stesse. A carico dell’impresa mandante resta comunque l’obbligo di sostituirsi all’agente per l’emissione della cosiddetta autofattura qualora l’agente stesso, entro quattro mesi dal ricevimento della somma, non provveda ad emettere la sua fattura (art. 6, co. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile, si ricorda che è quella ordinaria (attualmente del 20%) e che la stessa aliquota deve essere applicata non solo sull’ammontare delle provvigioni vere e proprie percepite, ma anche su somme introitate ad altro titolo. Si deve infatti fare riferimento all’art. 13 del D.P.R. 633/1972, là dove viene previsto che l’imposta si applica sull’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore di servizi (o al cedente dei beni) in base al contratto, compresi gli oneri e le spese inerenti alla sua esecuzione, e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Si deve tener conto che l’agente ha, a suo carico, sia le spese che ogni onere e rischio derivante dalla sua attività, e che con la sola provvigione dovrà far fronte a tutti i costi relativi alla gestione della sua attività e del suo lavoro. D’altra parte, l’art. 1748 del Codice Civile prevede che l’agente non abbia diritto al rimborso delle spese d’agenzia. Anche nel caso in cui la Casa mandante dovesse rimborsare all’agente talune spese da lui sostenute nel corso dello svolgimento del suo lavoro (spese di trasferta, vitto, alloggio, trasporto, ecc.), le spese stesse dovranno essere regolarmente fatturate e non considerate come rimborsi. Si deve in sostanza ribadire che qualunque somma eventualmente erogata a titolo di rimborso dalla Casa mandante dovrà essere assoggettata ad IVA, così come a contribuzione ENASARCO ed a ritenuta d’acconto (si veda più avanti), come se si trattasse di una normale provvigione. Restano invece escluse dall’IVA, ex art. 15 dello stesso D.P.R. 633/1972, le somme che la Casa mandante rimborsa all’agente in quanto riguardano anticipi fatti da quest’ultimo alla Casa per acquisti effettuati per nome e conto della Casa stessa. La condizione per la non assoggettabilità all’IVA è data dalla documentazione di queste spese fatte per nome e conto della Casa mandante. In altre parole, le fatture dei fornitori dovranno essere intestate direttamente alla Casa mandante e questi documenti dovranno essere fatti pervenire dall’agente alla Casa stessa unitamente alla sua nota di addebito. Sovente accade che queste spese effettuate per nome e conto vengano richieste a rimborso dall’agente in un momento in cui non sono ancora maturate provvigioni. Ciò non toglie che l’agente possa richiedere alla Casa mandante il rimborso di queste spese con l’emissione della sopraindicata nota di addebito esclusa da IVA. Sempre in relazione alla determinazione della base imponibile da assoggettare all’imposta, l’agente dovrà considerare, come imponibili, anche le prestazioni accessorie, mentre per contro, non potrà diminuire la base imponibile delle somme eventualmente addebitategli per penalità dalla Casa mandante. Ciò significa che, se all’agente vengono addebitate delle somme a titolo di star del credere, le somme stesse non potranno essere scomputate dalla base imponibile delle provvigioni da assoggettare all’IVA, ma si dovrà tenerne conto solo in sede di liquidazione delle provvigioni. Infine, dalla base imponibile devono essere escluse, oltre le già ricordate anticipazioni effettuate per nome e per conto, anche gli interessi moratori e le penalità ed indennità connesse alla cessazione del rapporto di agenzia (per esempio indennità per mancato preavviso, indennità di clientela), nonché altre somme collegate in qualche modo con al cessazione del rapporto d’agenzia che abbiano la funzione di indennità o di risarcimento, previste o meno dal contratto.

RITENUTA DI ACCONTO

La Casa mandante, sempre in relazione alle provvigioni liquidate all’agente, è obbligata ad operare una ritenuta a titolo di acconto (art. 25bis, D.P.R. 600/1973) ed a versare contributi all’ENASARCO. Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto si deve precisare che va effettuata nei confronti sia delle persone fisiche, sia delle società di persone o di capitali che effettuano attività di rappresentanza commerciale o di agenzia. Questa normativa è senza dubbio innovativa tenendo conto che il reddito dell’agente di commercio si deve considerare reddito di impresa e, come è noto, questo reddito non è soggetto ad alcuna ritenuta. La misura della ritenuta, originariamente del 10%, è stata elevata per il 1998 al 19% ai sensi dell’art. 21, co. 12, della L. 27.12.1997, n. 449. Ora l’aliquota è del 23%, dal momento che si deve fare riferimento al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 917/1986. La ritenuta deve essere operata:
- sul 50% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di non avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
- sul 20% della base imponibile qualora il percipiente dichiari alla Casa mandante di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Secondo quanto stabilito con D.M. 16.04.1983, relativamente alla riduzione al 20% della base imponibile sulla quale applicare la ritenuta, devono essere considerati dipendenti coloro che prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell’agente e terzi collaboratori coloro che, senza vincoli di subordinazione, collaborano con l’agente quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari. Devono essere considerati terzi anche i collaboratori dell’impresa familiare impiegati nell’esercizio dell’attività dell’agente e gli associati delle associazioni in partecipazione, quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. L’agente che ritiene di poter beneficiare della riduzione dell’imponibile al 20% deve rilasciare apposita dichiarazione al soggetto che eroga le provvigioni. Questa dichiarazione deve essere inviata alla Casa mandante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in carta semplice e deve contenere i dati identificativi dell’agente e l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e di terzi. La dichiarazione stessa dovrà essere datata e sottoscritta e inoltrata alla Casa mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel caso che il diritto alla ritenuta insorga o venga meno nel corso dell’anno, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 15 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

CONTRIBUTI ENASARCO

Relativamente all’ENASARCO, si ricorda che a questa fondazione sono obbligatoriamente iscritti tutti gli agenti ed i rappresentanti. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente o del rappresentante di commercio deve essere esercitato all’atto del pagamento delle provvigioni sotto pena di decadenza. Il nuovo regolamento dell’ENASARCO, approvato il 24 settembre 1998, ha aggiornato le aliquote con decorrenza 1° luglio 1998. I contributi devono essere versati su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute agli agenti o ai rappresentanti in relazione al rapporto di agenzia:
- l’aliquota contributiva al fondo di previdenza è dell’11,50% (5,75% a carico della Casa mandante ed il restante 5,75% a carico dell’agente);
- il massimale annuo di contribuzione per l’agente monomandatario è stato determinato in L. 42.000.000 e quello per l’agente plurimandatario in L. 24.000.000;
- l’importo minimo dei contributi è di L. 480.000 per l’agente monomandatario e di L. 240.000 per l’agente plurimandatario.
Quando il mandato è conferito ad agenti e rappresentanti che operano in società, il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci (anche quando siano più di due). Si deve precisare inoltre che:
a. la ripartizione dei contributi, diversa da quella paritetica, deve essere fatta solo dopo che a tutti i soci sia stato garantito il minimale;
b. i massimali non sono frazionabili.

Relativamente ai massimali annui, il regolamento ENASARCO prevede la loro infrazionabilità, stabilendo però che, qualora il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, l’anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto. Invece per i minimali di contribuzione è stata prevista la frazionabilità dei trimestri. I principi fondamentali della disciplina ENASARCO sui minimali di contribuzione sono i seguenti:
- PRINCIPIO DI PRODUTTIVITÀ: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, se pure in misura minima e in un solo trimestre. Nell’ipotesi appunto che siano maturate provvigioni in un solo trimestre dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’: in caso di inizio o di cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestre e deve essere versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, semprechè in alcuni di essi sia maturato il diritto a provvigioni, secondo il principio di produttività.
Al contrario, il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo. Nel caso che l’attività di agenzia sia svolta da società per azioni o a responsabilità limitata, il contributo da versare al fondo di assistenza sociale della fondazione ENASARCO, in sostituzione dei contributi previdenziali, a totale carico della Casa mandante, è stabilito nella misura del 2% senza limiti di massimale.

SPESE DETRAIBILI Venditori

Venditori SPESE DETRAIBILI





Nella seguente tabella sono riportate le varie spese detraibili nello svolgimento dell'attività di Agente di Commercio regolarmante iscritto al Ruolo Agenti e CCIAA. Le percentuali di detrazioni sono quelle in vigore per gli anni 2005 e 2006. Tali costi sono consentiti agli Agenti che adottano sia la contabilità semplificata che ordinaria; tali spese dovrano essere registrate nei vari registri contabili ai fini IVA ed IRPEF.



TIPO DI SPESA
1 DETRAZIONE IVA
2 DETRAZIONE IRPEF

SPESE CANCELLERIA
100%
100%

SPESE CONSULENTE CONTABILITA'
100%
100%

SPESE PER DIMOSTRAZIONI
100%
100%

MACCHINA DA SCRIVERE
100%
100%

FOTOCOPIATRICE
100%
100%

COMPUTER
100%
100%

CALCOLATRICE
100%
100%

BOLLETTE ENEL USO UFFICIO
100%
100%

FAX
100%
100%

VIDEOREGISTRATORE
100%
100%

BOLLETTE TELECOM AFFARI
100%
100%

SCRIVANIA
100%
100%

REGISTRATORE
100%
100%

MOBILI UFFICIO VARI
100%
100%

IMBIANCATURA LOCALI
100%
100%

LAMPADARI
100%
100%

SPESE PUBBLICIATARIE
100%
100%

BENI STRUMENTALI
100%
100%

PULIZIA UFFICIO
100%
100%

MANUTENZIONI LOCALI
100%
100%

ACQUISTO AUTO (Max Euro 28.823)
100%
80%

AUTOVEICOLO BUSINESSCAR
100%
100%

CARBURANTE
100%
80%

CARROZZIERE
100%
80%

GOMMISTA
100%
80%

ELETTRAUTO
100%
80%

LEASENG AUTOVETTURA
100%
80%

LOCAZIONE AUTOVETTURA
100%
80%

OGNI SPESA DELL'AUTO
100%
80%

OMAGGI COSTO UNITARIO INF.Euro 25,83
100%
100%

PEDAGGI AUTOSTRADALI
zero
100%

BOLLETTA TELEFONO CELLULARE
50%
50%

RISTORANTI ED ALBERGHI
zero
100%

BOLLO AUTOVETTURA
zero
80%

ASSICURAZIONI AUTOVETTURE
zero
80%

SPESE DIPENDENTI
zero
100%

VALORI BOLLATI
zero
100%

SPESE POSTALI
zero
100%

SPESE CONDOMINIALI
zero
100%

SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI
zero
100%

SPESE BANCARIE (*)
zero
100%

INTERESSI PASSIVI (*)
zero
100%

OMAGGI COSTO UNITARIO SUP.E.25,83
zero
1/16

SPESE DI RAPPRESENTANZA
zero
1/16


Note:
- ai fini fiscali i beni strumentali sono interamente detraibili nell'esercizio di acquisto se hanno un valore netto iva inferiore a Euro 516 (Lire 1 Milione)
- (*) sono spese detraibili se i conti sono intestati all'attivita'.

Soggetti minori:
Per i soggetti considerati minori ai sensi dell’articolo 79 del Tuir, cioè i contribuenti che adottano la contabilità semplificata, il reddito d’impresa è ridotto di un importo pari alle seguenti percentuali:

ALIQUOTA
TOTALE RICAVI EURO
TOTALE RICAVI LIRE

3%
fino a 6.197
fino a 12.000.000

1%
da 6.198 a 77.468
da 12.000.001 a 150.000.000

0,50%
da 77.469 a 92.962
da 150.000.001 a 180.000.000

SCHEDA CARBURANTI Venditori

Venditori SCHEDA CARBURANTI





Le schede carburanti sono state introdotte nell’ordinamento tributario italiano nel 1977 (D.M. 07 giugno 1977) come strumento di controllo fiscale. Di particolare rilievo sono però le più recenti norme contenute nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione), in attuazione dell’art. 3, co. 137, lett. d), L. 23.12.1996, n. 662. Altre indicazioni e precisazioni sono state fornite dal Ministero delle Finanze con la C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E.



AMBITO DI APPLICAZIONE



La scheda carburanti è utilizzata per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
E’ bene ricordare che la scheda carburanti costituisce:
- un’eccezione al principio generale dell’art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972, secondo il quale per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura;
- un documento valido sia per la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di carburante effettuati - detraibile al 100% per gli agenti di commercio -, che per la documentazione del costo ai fini delle imposte sui redditi - detraibile all’80% per gli agenti di commercio ed al 50% per i procacciatori di affari -.



SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE E REGOLE DA SEGUIRE



Il D.P.R. 10.11.1997, n. 444 ha introdotto la facoltà di utilizzare, oltre che le tradizionali schede mensili, anche le schede trimestrali.
Il realtà il modello ufficiale delle nuove schede non è sostanzialmente diverso da quello tradizionale, e si deve sottolineare che lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che viene consentito l’utilizzo del modello precedente, ovviamente integrato dai nuovi dati, fino all’esaurimento delle scorte. La scelta della periodicità (mensile o trimestrale) è libera e non influisce assolutamente sulla periodicità della liquidazione IVA.
L’introduzione della norma che prevede anche la trimestralità della scheda ha infatti avuto lo scopo di semplificare e ridurre il numero delle registrazioni da parte di utenti che nell’arco di un mese effettuano solo pochi rifornimenti.
La modifica sostanziale che riguarda la scheda carburanti, così come si ricava dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, è quella che prevede l’indicazione del numero di chilometri percorsi dall’autoveicolo nel mese o nel trimestre.



MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SCHEDE



Ecco una serie di norme e di prescrizioni che devono essere rispettate:
- deve essere istituita una scheda per ogni veicolo a motore utilizzato. Non è necessario che i mezzi siano intestati al soggetto acquirente il carburante, e cioè che siano di sua proprietà, in quanto l’utilizzo degli stessi può avvenire anche sulla base di contratti di locazione, noleggio, leasing o comodato;
- i dati di intestazione richiesti sono gli estremi di individuazione del veicolo e dell’acquirente. Per quest’ultimo, in particolare, è necessario indicare la denominazione della ditta, se trattasi di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale se trattasi di società, il nome e cognome per gli esercenti arti e professioni, l’indirizzo preciso, il domicilio fiscale e la partita IVA;
- relativamente ai dati del veicolo, la C.M. n. 205, già citata, prevede queste indicazioni: casa costruttrice, modello, targa e numero del telaio. Il modello ufficiale però prevede solo l’indicazione della targa o del telaio del veicolo.
A questo riguardo è interessante segnalare la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Modena (n. 430 del 26.01.1999), secondo la quale “la mancata indicazione nella scheda carburante del solo numero di targa dell’automezzo, indicazione pur prevista dal D.M. 07.06.1977 (e ora richiesta dall’art. 2 del regolamento del 10.11.1997), non essendo un elemento essenziale, non può pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA”.
E’ ovvio, peraltro, che l’indicazione del numero di targa dell’autoveicolo è il modo più semplice e sbrigativo di identificazione del veicolo stesso.
Quanto alle annotazioni circa l’acquisto di carburante effettuato, il decreto prevede che deve essere l’addetto al distributore stradale ad annotare sulla scheda, all’atto di ciascun rifornimento:
- la data dell’acquisto;
- l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA (e quindi, in sostanza, quanto è stato effettivamente pagato);
- la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione. Questi dati possono essere riportati anche con l’apposizione di un timbro.
Le suddette annotazioni devono essere convalidate con la firma dell’addetto all’impianto, vale a dire della persona che ha effettuato il rifornimento e che ha eseguito le annotazioni stesse sulla scheda.



ANNOTAZIONE DEI CHILOMETRI PERCORSI



Si è già fatto cenno che una delle novità introdotte con la nuova scheda riguarda l’annotazione dei chilometri percorsi nel mese o nel trimestre dall’autoveicolo intestatario della scheda stessa. Questo dato deve essere rilevato dall’apposito dispositivo (il contachilometri) dell’automezzo. Non si tratta quindi di dichiarare i chilometri percorsi, ma semplicemente di rilevare, e di riportare sulla scheda, lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto a quella relativa al periodo considerato. Un’ulteriore precisazione riguarda l’utilizzo dei vecchi stampati che - come già precisato - possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte: dal momento che, in sostanza, gli unici elementi di novità sulle nuove schede riguardano la possibilità di istituire anche schede trimestrali e l’obbligo di indicazione dei chilometri percorsi, che vorrà utilizzare ancora i vecchi stampati potrà integrare, anche manualmente, i dati delle schede aggiungendo quelli, nuovi, richiesti.

Venditori agenti SCADENZIARIO FISCALE

Venditori SCADENZIARIO FISCALE

ANNO 2003



16 FEBBRAIO
Versamento bollettino INPS personale 4'Quota 2002
28 FEBBRAIO
Presentazione Dichiarazione IVA Sintetica Anno 2002

16 MARZO
Versamento saldo IVA 4' trimestre (ott.nov.dic.)

16 MAGGIO
Versamento bollettino INPS personale 1'Quota 2003

16 MAGGIO
Versamento IVA 1'Trimestre (gen.feb.mar.)

20 GIUGNO
Versamento Saldo/Acconto Tasse e Saldo/Acconto INPS

22 LUGLIO
Versamento saldo e acconto IRPEF + 0,4%
Versamento saldo e acconto IRAP + 0,4%
Versamento saldo conguaglio INPS (anno 2002) + 0,4%
Versamento acconto INPS (anno 2003) + 0,4%

22 LUGLIO
Versamento bollettino della Camera di Commercio + 0,4%

31 LUGLIO
Presentazione Dichiarazione Unico (740-IVA-770-IRAP)

16 AGOSTO
Versamento Bollettino INPS personale 2'Quota 2003

16 AGOSTO
Versamento IVA 2'Trimestre (apr.mag.giu.)

16 NOVEMBRE
Versamento bollettino INPS personale 3'Quota 2003

16 NOVEMBRE
Versamento IVA 3'Trimestre (lug.ago.set.)

30 NOVEMBRE
Versamento acconto IRPEF
Versamento acconto IRAP

27 DICEMBRE
Versamento acconto IVA




Con decorrenza 01.01.2002 le dichiarazioni periodiche sono state abolite. Dovrà essere presentata, per l'anno 2002, una Dichiarazione Sintetica entro il 28.02.2003. Sono soggetti alla dichiarazione sintetica gli agenti che hanno percepito, nell'anno 2002, provvigioni superiori a 50 Milioni di Lire (Euro 25.823)

NB. Per coloro che effettuano i versamenti IVA Mensili le scadenze IVA sono le seguenti:



16 DI OGNI MESE
Versamento IVA del mese precedente

31 LUGLIO
Presentazione Dichiarazione Annuale Unico

27 DICEMBRE
Versamento acconto IVA


Se il giorno di scadenza cade di Sabato o giorno Festivo
il versamento puo' essere effettuato il primo giorno successivo lavorativo

PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI Venditori

Venditori PRINCIPIO DI COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI





D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: introduce rilevanti modifiche alle disposizioni del codice civile relative al contratto di agenzia. Prevede, tra l’altro, nel nuovo art. 1742 del codice civile, la prova scritta del contratto di agenzia. Inoltre al nuova formulazione dell’articolo in oggetto specifica il principio di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente.
Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. Invece i ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene, solitamente, con la consegna o la spedizione. Art. 1748 codice civile: detta i diritti dell’agente. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo intervento. Il diritto a percepire la provvigione scatta successivamente all’esecuzione dell’affare, salvo che sia diversamente pattuito. Art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917: detta le norme generali sui componenti del reddito d’impresa. In particolare viene disposto il principio di competenza, di certezza, determinabilità ed inerenza in riferimento sia a ricavi e proventi che a costi e spese.

PREMESSA: la nuova formulazione dell’articolo 1742 del codice civile ha notevole rilievo per quanto riguarda l’individuazione del periodo di competenza delle provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente. Nell’articolo in oggetto verrà trattato il diritto dell’agente alla provvigione e il principio di competenza delle provvigioni stesse.

CONTRATTO DI AGENZIA: in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 all’art. 1742 del codice civile è stata resa obbligatoria la forma scritta del contratto d’agenzia. Infatti, il nuovo art. 1742 del codice civile prevede che “ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”. Da ciò deriva che ogni modifica può essere apportata alla pattuizione solo per iscritto e con l’assenso delle parti.

REGISTRAZIONE: è cura e onere del preponente registrare il contratto stesso presso l’Ufficio del Registro. Nel caso in cui sia previsto nel contratto il deposito dello stesso, il preponente deve annotarlo all’Ufficio IVA prima che le merci siano consegnate all’agente depositario (R.M. 30.03.1974, n. 548161).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA:
- la durata;
- la zona contrattuale determinata;
- la retribuzione (provvigione).

DURATA DEL CONTRATTO: il contratto di agenzia può essere pattuito a tempo determinato o indeterminato. Si rileva che l’art. 1750 del codice civile, modificato dal D.Lgs. 10.09.1991, n. 303, stabilisce che il contratto a termine che continui ad essere proseguito dalle parti dopo la scadenza si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato è consuetudine inserire un periodo di prova la cui durata non viene fissata da alcuna disposizione normativa. Nella prassi la durata varia da tre a sei mesi.

PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE DELL’AGENTE: in base all’art. 1748 del codice civile, per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è pattuita, di solito, in forma percentuale: viene stabilito contrattualmente il valore proporzionale all’affare.

DIRITTO DELL’AGENTE ALLA PROVVIGIONE: il diritto a percepire la provvigione, salvo diversa pattuizione, spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito (leggi: pagamento) o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Pertanto, il diritto alla provvigione sorge solo dopo che il cliente ha pagato.

LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: nella tabella di cui sotto vengono individuati i casi in cui spetta o meno la provvigione all’agente.



SITUAZIONI POSSIBILI
DIRITTO PROVVIGIONE

- Ordine non accettato dal preponente
NO

- Ordine accettato non andato a buon fine:


1. indipendentemente dalla volontà delle parti;
NO

2. per causa imputabile al preponente;
SI

3. per causa imputabile al cliente;
SI

4. per accordo fra preponente e cliente (1);
Rid.dal 25% al 50%

5. per causa imputabile all’agente.
NO

- Ordine proposto prima della conclusione del contratto ma concluso successivamente:


1. se va a buon fine
SI

2. se non va a buon fine
come ai punti 1,2,3,4,5

- Vendite effettuate direttamente dal preponente (affari indiretti)
SI (2)




(1) In base all’art. 1748, co. 5 del codice civile spetta all’agente una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice secondo equità. Gli accordi AEC (Accordi Economici Collettivi) stabiliscono una provvigione ridotta dal 25% al 50%.
(2) Se l’ordine proposto viene eseguito solo parzialmente per cause non imputabili al preponente spetta la provvigione solamente sulla parte evasa.

PRINCIPIO DI COMPETENZA: in base al principio contabile n. 11, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili. I ricavi per le cessioni di beni mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che avviene solitamente, secondo le modalità contrattuali, alla consegna o alla spedizione. Secondo tale principio i costi, certi o presunti, devono essere correlati con i ricavi d’esercizio.

IMPRESA PREPONENTE - IMPUTAZIONE DEI RICAVI: in base all’art. 75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 i ricavi e i proventi, i costi e le spese, se non diversamente stabilito, devono essere considerati secondo il principio di competenza se la loro esistenza è certa e se sono determinabili nel loro ammontare. Il momento di imputazione dei ricavi e dei costi:
- per le cessioni di beni mobili è la data di consegna o spedizione salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo;
- per le prestazioni di servizi è la data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.
In riferimento al principio di correlazione tra ricavi e costi l’orientamento ministeriale è quello di consentire la deducibilità dei costi, anche se da sostenersi in successivi periodi d’imposta, negli esercizi in cui si producono i ricavi (R.M. 02.06.1998, n. 52/E). Per il principio di cui sopra i ricavi derivanti da cessioni di beni mobili da parte di una ditta mandante e la spesa per la relativa provvigione concorrono a formare il reddito imponibile nell’esercizio della consegna o spedizione dei beni al cliente, indipendentemente dal momento in cui si verifica l’aspetto finanziario dell’operazione (R.M. 08.09.1979, n. 9/563, R.M. 02.06.1998, n. 52/E).

AGENTE - IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI: come specificato sopra il nuovo articolo 1748 del codice civile stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il diritto alla provvigione da parte dell’agente spetta dal momento in cui la ditta mandante ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente. Nella pratica si possono verificare i seguenti casi:
-Regola Generale: prevede che per l’agente le provvigioni rilevano dal momento della consegna dei beni al cliente;
-Diversa Pattuizione Contrattuale: nel caso in cui il contratto preveda un termine diverso di regolazione, solitamente corrispondente al momento di pagamento da parte del cliente, è a quest’ultimo termine che si deve fare riferimento per stabilire il principio di competenza.
Anche se le parti fissano un termine successivo a quello della consegna dei beni, la provvigione spetta all’agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
N.B.: in base al nuovo art. 1748 del codice civile per stabilire il periodo di competenza delle provvigioni degli agenti occorre conoscere esattamente le diverse pattuizioni contrattuali.
Nella realtà, se il contratto prevede come termine di maturazione della provvigione il pagamento da parte del cliente verso la ditta mandante, l’agente deve contabilizzare la provvigione solo al verificarsi della condizione contrattuale. In tale caso può esistere un disallineamento tra l’imputazione del costo da parte della ditta mandante e al rilevazione del ricavo da parte dell’agente, situazione questa ritenuta possibile anche dalla Comm. Trib. Centrale 02.02.1995, n. 395 e dalla Comm. Trib. Centrale 03.02.1994, n. 436 (diversamente la R.M. 26.05.1980, n. 9/934 che dispone che l’agente deve imputare la provvigione al momento della consegna dei beni senza tenere conto delle diverse pattuizioni contrattuali).
N.B.: date le modifiche all’art. 1748 del codice civile è opportuno un chiarimento ministeriale per conoscere l’effettivo verificarsi del momento d’imputazione delle provvigioni.

FISCO E PREVIDENZA Venditori

Venditori FISCO E PREVIDENZA



Imposte Dirette

L’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio può essere esercitata sia in forma individuale sia in forma collettiva. In ogni caso, indipendentemente dalla forma giuridica mediante la quale viene esercitata l’attività, il reddito prodotto è sempre qualificato come reddito d’impresa, disciplinato dal capo VI del D.P.R. 917 del 1986 (le medesime disposizioni valgono anche per i mediatori). Il carico fiscale ai fini delle imposte dirette è costituito da:

- Imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o giuridiche (Irpeg);
- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).

Ad eccezione della riduzione forfettaria per i soggetti minori e della maggiore deduzione consentita in relazione alle spese per le autovetture, per gli agenti e rappresentanti rimangono applicabili le disposizioni valide per la generalità dei contribuenti.

Soggetti minori

Per i soggetti considerati minori ai sensi dell’articolo 79 del Tuir, cioè i contribuenti che adottano la contabilità semplificata (cfr.Adempimenti amministrativi e contabili) il reddito d’impresa è ridotto di un importo pari alle seguenti percentuali:

- 3% per i ricavi fino a 12.000.000;
- 1% per i ricavi oltre 12.000.000 e fino a 150.000.000;
- 0,50% per i ricavi fino a 180.000.000.


Dit e Super Dit

Agli agenti e rappresentanti di commercio sia in forma di società di capitali, società di persone o ditte individuali risultano applicabili le agevolazioni fiscali contenute nelle seguenti norme:
- D.Lgs. n.466 del 18 dicembre 1997 relativo alla Dual Income Tax; - Legge 133/1999 art.2,commi da 8 a 13 relativo alla Super Did.
Le suindicate disposizioni consentono l’applicazione di un’aliquota agevolata Irpef (o Irpeg) nella misura del 19 %.

Competenza economica delle provvigioni

In base alle disposizioni contenute nell’art.1748 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. n.65/1999, l’agente, salvo patto contrario, matura il proprio diritto alla provvigione dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. In tal modo è stata modificata la ratio della disposizione che, contrariamente al passato, non dovrebbe porre a carico dell’agente il rischio della mancata esecuzione dell’affare. In ogni caso, l’agente è comunque tenuto alla restituzione delle provvigioni riscosse nei casi di mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo, per causa non imputabile al preponente.

La provvigione concorre quindi a formare il reddito dell’agente nell’esercizio nel quale il preponente dà esecuzione al contratto ai sensi dell’art.75, comma 2, lett.a) del Tuir (spedizione o consegna della merce). Nel medesimo momento, quest’ultimo soggetto si trova nella condizione di poter dedurre il costo della provvigione spettante all’agente, in quanto la prestazione può considerarsi ultimata e dotata dei requisiti della certezza ed obiettiva determinabilità.

Ammortamento e spese delle autovetture ed altri mezzi di trasporto

Fermo restando il principio dell’inerenza di cui all’articolo 75 del D.p.r. n.917/1986, in relazione all’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di commercio, gli ammortamenti, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese sono deducibili secondo i seguenti criteri:

1. per l’intero ammontare relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
2. nella misura del 80% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al punto precedente.

Tenendo conto dei limiti suindicati, non rileva inoltre:

- la parte del costo di acquisizione che eccede lire 50 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
- l’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire 800.000 per i motocicli.

I limiti predetti, riferiti al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio, devono essere ragguagliati ad anno.




Ritenuta d'Acconto.

Sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef o Irpeg le provvigioni pagate per le prestazioni, anche se occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. L’elencazione dei predetti rapporti deve essere considerata tassativa e, pertanto, se anche altri rapporti presentino affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).
I sostituti di imposta che corrispondono tali provvigioni devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto con aliquota nella misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef (23%). La ritenuta è commisurata:

- al 50% dell’ammontare delle provvigioni;
- al 20% dell’ammontare delle provvigioni se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (art. 36, legge 11 giugno 1971, n. 426), la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata sul 78% dell'ammontare delle provvigioni percepite.

Dichiarazione di avvalersi di dipendenti o terzi

La dichiarazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi deve essere inoltrata al preponente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La dichiarazione, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, deve contenere:

- i dati identificativi del percipiente;
- la richiesta di usufruire, ai sensi del comma 2 dell’art.25bis del D.P.R. 600/1973, dell’aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito sull’ammontare ridotto del 20 per cento sul totale delle provvigioni erogate;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera e della collaborazione di dipendenti e/o di terzi.

La dichiarazione va spedita al committente, preponente o mandante.

In mancanza di tale attestazione, è previsto per i sostituti d’imposta di operare con rivalsa, all’atto del pagamento, una ritenuta sul 50 per cento dell’ammontare complessivo delle provvigioni, a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta al percipiente.
In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggior ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Presupposto di continuità

Il presupposto della continuità si manifesta qualora, indipendentemente dal numero dei collaboratori, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione danno luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno o del minor periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera non è resa dalle stesse persone.
Qualora il percipiente si avvalga soltanto della collaborazione di terzi, il requisito della continuità si presume se il percipiente ha sostenuto nel periodo di imposta precedente, costi per prestazioni di terzi in misura superiore al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.


Dipendenti e terzi

Ai fini della dichiarazione, si considerano dipendenti coloro che prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente, secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa, nonchè gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.


Comunicazione in corso d’anno.

Se le condizioni per potersi avvalere della ritenuta ridotta si verificano in corso d’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di verifica delle condizioni stesse. Entro lo stesso termine deve essere comunicata la decadenza delle condizioni ai fini del beneficio.

Dichiarazione presunta

Il percipiente che iniziando l’attività presuma di avvalersi dell’opera di dipendenti o terzi, perbeneficiare della riduzione al 20 per cento della base di commisurazione delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla esecuzione della mediazione.

Prestazioni occasionali

Per le prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Soggetti cui si applica la ritenuta

La ritenuta si applica nei confronti dei soggetti che pongono in essere le prestazioni di intermediazione che rientrano nell’ambito applicativo della norma sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni societarie. Pertanto, la ritenuta medesima sarà, a seconda dei casi, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percepienti.
Inoltre, le disposizioni concernenti l’effettuazione della ritenuta sono applicabili anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Non sono assoggettabili alla ritenuta le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, è stato precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi dell’art.2135 del Codice civile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).
Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono assoggettate alla ritenuta.
La suddetta limitazione non è, invece, operante nei riguardi delle provvigioni percepite dai commissionari che svolgono l’attività nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame con la conseguenza che le provvigioni medesime non sono assoggettabili alla ritenuta da chiunque siano erogate (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).

Prestazioni escluse dalla ritenuta

Le prestazioni escluse dalla ritenuta di cui trattasi possono essere distinte in due categorie:

- prestazioni di intermediazione escluse per legge;

- prestazioni che, sulla base dei chiarimenti ministeriali, devono ritenersi escluse


Base di commisurazione della ritenuta

La provvigione da assoggettare alla ritenuta (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983) è costituita:

- dal compenso per l’attività prestata;
- da eventuali sovrapprezzi derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal preponente e quello di vendita ottenuto dall’agente o rappresentante;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (es. star del credere: modificato con decorrenza 01.01.2000);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui il proponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura, da valutare in base al valore normale dei beni e dei servizida cui sono costituite;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata.

La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la ritenuta è operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.


Prestazioni escluse per legge

Si tratta delle provvigioni percepite da:

- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazione rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- aziende ed istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di finanziamento;
- agenti,raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Provvigioni direttamente trattenute dall’intermediario

Se le provvigioni sono direttamente trattenute dall’intermediario sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percepienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.


Prestazioni escluse dall’Amministrazione finanziaria

Il Ministero delle finanze (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983) ha ritenuto esclusi dalla ritenuta di cui trattasi, fra gli altri, i seguenti soggetti:

- agenti e concessionari di pubblicità;
- depositario farmaceutico;
- agenti di assicurazione;
- intermediari librai (che stipulano contratti estimatori);
- concessionari di vendita in esclusiva;
- mandatari con o senza rappresentanza;
- spedizionieri e figure similari;
- soggetti che agiscono quali indicati dal creditore a ricevere i pagamenti.

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria non sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della ritenuta le provvigioni percepite a fronte di una attività svolta per conto di altri ma non rientrante tra quelle specifiche dei rapporti innanzi citati (es., i compensi percepiti dall’agente in diretta e specifica relazione all’attività di depositario o di spedizioniere eventualmente svolta; i compensi percepiti dagli spedizionieri in relazione a servizi resi ai vettori marittimi o aerei, nell’ambito dei contratti di trasporto con essi conclusi).




Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi. Sotto un profilo fiscale, l’indennità in oggetto costituisce reddito di lavoro autonomo ai sensi e per effetto dell’articolo 49, c.2,lett. e)D.P.R. 917/1986.
Il versamento dell’indennità, calcolata su tutte le somme maturate e liquidate nell’anno solare precedente, è a totale carico del mandante e deve essere effettuato al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) gestito dall’Enasarco.
Le indennità, al momento del pagamento, sono soggette a ritenuta di acconto del 20% sul totale dell’importo percepito.
In relazione alla deducibilità fiscale dell’indennità in esame, occorre riferirsi all’articolo 70 del Tuir, in base al quale è ammessa la deducibilità anche degli accantonamenti relativi alla cessazione di rapporti di agenzia.



Indennità suppletiva di clientela.

Sulla base di quanto previsto dall’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, all’agente o rappresentante spetta, per i contratti a tempo indeterminato, un’indennità suppletiva nella misura del 3 per cento delle provvigioni liquidate in costanza del rapporto, da corrispondersi direttamente dalla ditta preponente al termine dello stesso rapporto.



Iva.

Le operazioni effettuate dagli agenti e rappresentanti di commercio sono soggette alla disciplina Iva di cui al D.P.R. n.633 del 1972, in quanto effettuate nell’esercizio di impresa. Per esercizio di impresa si intende (art.5, D.P.R.633/72):

- l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali (art.2195, cc) o agricole (art.2135, cc), anche se non organizzate in forma di impresa;
- l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di altri servizi che non rientrano nell’articolo 2195 cc.

Detraibilità costi autovetture

L’articolo 6 co.7, lettera d) della legge 13 maggio 1999, n.133 (collegato alla manovra finanziaria per il ‘99) ha abrogato, anche ai fini Iva, la differenza fra auto di lusso e non con la conseguenza che tutte le autovetture e gli autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo, di qualunque cilindrata, seguono la disciplina recata dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c) D.P.R.633/1972. Esso prevede che l’Iva ad essi relativa sia totalmente indetraibile tranne che per gli agenti di commercio, per le auto che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per quelle adibite ad uso pubblico (ad esempio tassisti).
Ne consegue, quindi, che gli agenti e rappresentanti di commercio, se iscritti al relativo Ruolo, possono fruire della completa detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto, inportazione, noleggio, leasing,manutenzione di ciclomotori, motocicli, autovetture e veicoli, indipendentemente dalla cilindrata.
L’eccezione a favore di tale categoria ha carattere tassativo e non può essere estesa ad altre categorie come ad esempio agenti di assicurazione, agenti immobiliari o procacciatori di affari.
Tuttavia, si ricorda che l’uso promiscuo dell’automezzo da parte dell’agente comporta la limitazione della detraibilità dell’imposta in misura equivalente all’utilizzo per fini estranei all’esercizio dell’impresa, da quantificarsi secondo criteri oggettivi.

Campionario

In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, il campionario trasportato dall’agente non deve più essere accompagnato da alcun documento. In ogni caso, la ditta mandante emette documento di consegna al momento dell’invio del campionario e l’agente deve conservare tale documento senza l’obbligo di accompagnare con esso la merce. Alla restituzione del campionario l’agente davrà invece emettere un documento di consegna contenente l’indicazione che si tratta di beni in campionario resi.



Rinvio

Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono applicabili le disposizioni valide per la generalità dei contribuenti, relative alle imposte indirette, finanza locale, dichiarazioni e versamenti, sanzioni, contenzioso e accertamento.



Previdenza.

I soggetti iscritti al ruolo degli agenti di commercio sono obbligati alla copertura contributiva gestita dalla Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O.. L’aliquota contributiva pari all’, 11,50%, di cui metà a carico del proponente e metà a carico dello stesso agente (Circolare AG/867/98 del 7 ottobre 1998) è fissato:

- in lire 42.000.000, per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola ditta preponente;
- in lire 24.000.000, per ciascuna ditta preponente, in ogni altro caso.

Fondo indennità risoluzione rapporto

Per il rapporto di agenzia è previsto l’accantonamento al fondo indennità risoluzione rapporto, nelle seguenti misure:

- per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola ditta preponente:
- 4% fino a lire 24.000.000;
- 2% da lire 24.000.001 fino a lire 36.000.000;
- 1% oltre lire 36.000.001
- per gli agenti non impegnati ad esercitare l’attività per una sola ditta proponente:
- 4% fino a lire 12.000.000;
- 2% da lire 12.000.001 fino a lire 18.000.000;
- 1% oltre lire 18.000.001.

Gestione commercianti

Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono applicabili gli obblighi previdenziali di cui alla gestione dei commercianti gestita dall’Inps (cfr. Commercianti).



Assicurazione Inail.

In relazione all’attività esercitata dagli agenti e rappresentanti di commercio, si evidenzia che l’obbligo di iscrizione all’Inail sussiste solamente quando l’attività non è esercitata in forma individuale. In tal caso, almeno 5 giorni prima dell’inizio attività o, se successiva, dell’assunzione di lavoratori dipendenti, è necessario comunicare all’I.n.a.i.l. territorialmente competente il tipo di lavoro effettuato, l’ubicazione della sede di lavoro e l’indicazione delle persone soggette a rischio di infortunio, utilizzando il modello Denuncia di esercizio o di variazione. In occasione di qualsiasi infortunio che abbia causato un’inabilità al lavoro per più di 3 giorni, è necessario informare l’Inail, utilizzando il modello Denuncia di infortunio, e l’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
L’iscrizione all’I.n.a.i.l. è obbligatoria per tutti coloro che effettivamente svolgono la propria attività all’interno della società, della ditta individuale o dell’impresa.

Pagamento del premio

Il pagamento del premio annuo, calcolato applicando il tasso relativo alla specifica attività svolta, deve essere effettuato in due rate di cui la prima a titolo di acconto è calcolata sulle retribuzioni dell’esercizio precedente, mentre la seconda a saldo è calcolata in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Riferimenti legislativi

D.p.r.917/1986, D.Lgs.446/1997, D.P.R.633/1972, D.p.r.600/1973 L.133/1999, L.426/1971